Sez. L, Sentenza n. 5720 del 05/11/1979 (Rv. 402334 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - NATURA - INOSSERVANZA - DECADENZA - ESCLUSIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - NATURA - INOSSERVANZA - DECADENZA - ESCLUSIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - APPLICABILITA.*
Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione all'appellato, decorre dalla comunicazione del detto decreto all'appellante e non e perentorio. Percio la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza, sempreche resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni (sessanta, se all'estero) prima della udienza di discussione perche egli possa apprestare la sua difesa. Peraltro, la mancata osservanza dei cennati termini di comparizione per l'appellato comporta, nel caso in cui questi non si sia costituito, l'applicabilita della normativa del primo comma dell'art 291 cod proc civ, trattandosi di un vizio afferente non la proposizione dell'impugnazione, bensi la notificazione dell'atto di evocazione in giudizio. (Conf 3399/78, mass n 392844; (Conf 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)