Sez. L, Sentenza n. 867 del 12/02/1982 (Rv. 418707 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO E DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO E DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata osservanza dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ., per il quale nel giudizio di appello, fra la data di notificazione all'appellante del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni, determina un vizio concernente non la proposizione dell'impugnazione ma la notificazione dell'atto di evocazione in giudizio e, pertanto, comporta l'Obbligo del giudice, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, di assegnare un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con il rispetto dello spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni, applicandosi estensivamente il disposto di cui all'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., che contiene una disposizione di carattere generale per tutte le ipotesi di nullità della notificazione. (V 3333/80, mass n 407128; (V 5720/79, mass n 402334; (V 2709/79, mass n 399031; (Conf 519/81, mass n 411003).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)