Sez. L, Sentenza n. 300 del 13/01/1981 (Rv. 410733 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art 2116 cod civ, sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, del diritto alla prestazione previdenziale, di guisa che da tale momento, e non dalla scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare, comincia a decorrere la prescrizione decennale della suddetta pretesa risarcitoria. (Conf 6568/79, mass n 403314; (Conf 2503/79, mass n 398828; (Conf 4234/78, mass n 393870; (Conf 4233/78, mass n 393864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)