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Sez. 3, Sentenza n. 5819 del 12/06/1999 (Rv. 527378 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medici - Diritto di difesa - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527378-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il procedimento disciplinare a carico di un medico deve svolgersi nel contraddittorio con la parte incolpata previa formalizzazione e contestazione dell'accusa e concludersi con un provvedimento decisorio, riconoscendo altresì, all'incolpato stesso, la facoltà di farsi assistere, nel corso di tutto il procedimento, da un difensore o da un esperto di fiducia (sempre che, al riguardo, risulti avanzata esplicita istanza). L'assenza di un difensore tecnico non è, peraltro, causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia l'ordine, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)