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Sez. 2, Sentenza n. 9921 del 20/10/2004 Ud. (dep. 11/03/2005) Rv. 230919 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Possibilità di oblazione conseguente a derubricazione del reato in primo grado - Rimessione in termini con la sentenza di condanna con decorrenza dal passaggio in giudicato della stessa - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230919-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Qualora, a seguito di modifica dell'imputazione all'esito del giudizio di primo grado, sia divenuta ammissibile l'oblazione e l'imputato, ai sensi dell'art. 141, comma quarto bis, n.att. del codice di rito, abbia chiesto di essere rimesso in termini per potervi provvedere, deve ritenersi che correttamente il giudice, nel definire il giudizio con sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, fissi egli stesso la decorrenza del termine dal passaggio in giudicato di detta sentenza e non dalla pronuncia della medesima, avuto riguardo alla specialità della procedura, la quale non consente l'applicazione del principio generale di cui all'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. (secondo cui sulla richiesta di restituzione nel termine provvede il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione), e dovendosi d'altro canto escludere l'applicabilità, per analogia, del disposto di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., che si basa sul presupposto del rigetto, in primo grado, della domanda di oblazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)