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Sez. 1, Sentenza n. 6014 del 16/04/2003 (Rv. 562186 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione delle norme del t.u. bancario - Procedimento sanzionatorio - Durata - Applicabilità del termine finale previsto dalla legge sul procedimento amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562186-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Nel procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) - procedimento caratterizzato dalla previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del destinatario del provvedimento sanzionatorio, al quale è riconosciuto il diritto di depositare scritti difensivi e documenti e di essere sentito dall'autorità decidente, secondo i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non è applicabile l'art. 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa in via generale in trenta giorni il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)