diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21406 del 10/11/2004 (Rv. 578223 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Applicabilità del termine di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione degli artt. 195 e 403 d.P.R. n. 156 del 1973.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578223-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall'art. 2, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti, come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata, la possibilità di predisporre le proprie difese; pertanto detto termine non è applicabile al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso l'applicazione del termine in questione alla violazione degli artt. 195 e 403 d.P.R. 29 marzo 1973, 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, osservando che il relativo procedimento non è neppure regolato dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 403 CORTE COST., DPR 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)