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Sez. 2, Sentenza n. 10871 del 01/03/2005 Cc. (dep. 18/03/2005) Rv. 230966 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - decisione - rinvio al giudice civile | Contestazione sulla proprietà del bene - Mantenimento del sequestro - Obbligo.
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230966-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - decisione - rinvio al giudice civile

Ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Cod. Civ. art. 1153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)