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Sez. U, Sentenza n. 5275 del 11/10/1979 (Rv. 401867 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA DELL'INDENNITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401867-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA DELL'INDENNITA - PRESUPPOSTI.*

L'indennita di espropriazione per pubblica utilita, che va determinata con riferimento al momento in cui, con il decreto di espropriazione, si verifica il trasferimento della proprieta del bene a favore dell'espropriante, ha natura di debito di valuta, sia per la parte originariamente fissata con detto decreto, sia per la parte che venga successivamente liquidata dal giudice in esito ad opposizione contro la stima e, quindi, non e suscettibile di automatico adeguamento per effetto della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio, la quale puo integrare solo ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi e nei limiti di cui all'art 1224 secondo comma cod civ. pertanto, anche con riguardo a tale indennita, deve affermarsi che il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior pregiudizio derivante dal sopravvenuto mutato potere di acquisto della moneta postula il colpevole ritardo del debitore nell'adempimento, nonche l'allegazione e la dimostrazione del pregiudizio stesso, o comunque, in difetto di prove dirette in proposito, la sua desumibilita da fatti notori, quali la naturale fruttuosita del denaro e la sua destinazione in impieghi coerenti con le condizioni, le abitudini e le possibilita finanziarie del creditore medesimo, o da presunzioni, quali la prevedibile ripetibilita di impieghi gia effettuati, ovvero la prevedibile collocazione del denaro nella piu comune ed accessibile Forma del deposito bancario. (V 3287/78, mass n 392716; (V 2733/78, mass n 392126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)