Sez. 1, Sentenza n. 5705 del 23/09/1986 (Rv. 448179 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*
Il divieto di provare per testimoni la simulazione "inter partes", posto dall'art. 1417 cod. civ., non osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, e, quindi, alla dimostrazione della simulazione medesima tramite le dichiarazioni confessorie che vengano rese in risposta a detto interrogatorio, con la sola eccezione del caso in cui esse investano un negozio soggetto alla Forma scritta "ad substantiam". Tale eccezione, peraltro, non è configurabile nella simulazione assoluta, vertendosi in tema di prova dell'inesistenza del negozio che si assume solo apparentemente posto in essere. (V 7197/83, mass n 431799; (V 4339/83, mass n 429244; (V 5296/81, mass n 416051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)