Sez. 2, Sentenza n. 5296 del 08/10/1981 (Rv. 416051 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nei rapporti fra le parti e i loro eredi, la prova testimoniale (e, quindi, quella per presunzioni) della simulazione (assoluta) del contratto rivestito di Forma scritta ad substantiam è ammissibile non soltanto nel caso della perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 cod. civ., ma anche nelle altre ipotesi indicate dall'art. 2724 citato e, nel caso previsto dal n. 1 di tale norma, il principio di prova per iscritto può desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione. Lo stesso principio di prova scritta scaturente dal documento impugnato può, inoltre, essere posto a base, in concorso con altri elementi (compreso il giuramento suppletorio), del giudizio circa la sussistenza della simulazione. (V. 5830/79, mass. N. 402490; (V. 4189/79, mass. N. 400704; (V. 3937/77, mass. N. 387636; (V. 474/72, mass. N. 356427; (V. 725/67, mass. N. 326772; (V. 111/64; (V. 1438/62, mass. N. 252296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)