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Sez. U, Ordinanza n. 10993 del 25/07/2002 (Rv. 556237 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Determinazione della giurisdizione - D.Lgs. n. 80 del 1998 - Riferimento all'epoca di emanazione dell'atto della Pubblica Amministrazione posto a fondamento della domanda - Necessità - Momento di verificazione degli effetti dell'atto medesimo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556237-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Allo scopo della ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario nelle controversie di lavoro in cui sia parte un'amministrazione pubblica, ed al fine quindi di rispettare il discrimine costituito dalla data del 30 giugno 1998, di cui al D.Lgs. n.80/98, dovendo aversi riguardo all'avverarsi dei fatti materiali che hanno dato causa alla lite, deve accertarsi se quest'ultima tragga origine direttamente dallo svolgimento del rapporto o da uno specifico provvedimento della Pubblica Amministrazione, senza che possa avere rilievo, in quest'ultimo caso, il periodo di tempo in cui si verificano gli effetti dell'atto giuridico o il momento in cui si instaura il giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)