Sez. L, Sentenza n. 7308 del 26/03/2007 (Rv. 596291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Disciplina prevista dalla legge n. 1369 del 1960 applicabile ai fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 - Astratta configurabilità di una concessione di pubblico servizio - Applicabilità dell'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'astratta configurabilità di una concessione di pubblico servizio non escludeva - per i fatti ricadenti sotto la sua vigenza - l'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1969, poiché questa norma vietava l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro (in violazione del divieto di intermediazione di manodopera), ovvero la messa a disposizione delle energie lavorative di un soggetto diverso dal datore di lavoro, a prescindere dallo schema giuridico utilizzato per realizzare il risultato oggetto del divieto. Pertanto, poiché per sua natura la concessione amministrativa si caratterizza come modulo organizzativo mediante il quale un ente pubblico affida l'esecuzione del servizio ad una diversa organizzazione, l'accertamento della contraddizione con tale modulo e lo svolgimento del servizio mediante un'unica organizzazione, con inserimento in essa dei lavoratori, gestita dallo stesso ente pubblico, comportava l'applicazione del suddetto art. 1 della menzionata legge n. 1369 del 1960, con disapplicazione, a tutela dei diritti dei lavoratori, del provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pur correggendo in diritto, nei termini specificati, la motivazione della sentenza impugnata, ha rigettato il relativo motivo proposto dai ricorrenti, i quali si erano, sul punto, limitati a denunciare il vizio di omessa motivazione con riguardo a circostanze connaturali alla vicenda di affidamento di un servizio, ovvero a richiamare le previsioni della legge, omettendo, però, di precisare se e quali poteri propri del datore di lavoro fossero stati concretamente esercitati dal concedente Consorzio A.S.I., in assenza di un'autonoma organizzazione della società consortile a. r.l. di cui essi erano formalmente dipendenti e alla quale era stata affidata con apposita convenzione la gestione di aree industriali).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)