Sez. L, Sentenza n. 1802 del 09/05/1975 (Rv. 375458 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA D'AZIENDA - NOZIONE - ABITAZIONE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - OGGETTI INERENTI ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA D'AZIENDA - NOZIONE - ABITAZIONE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - OGGETTI INERENTI ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio in controversia di lavoro, a norma dell'art 413 secondo comma cod proc civ, nel testo in vigore ai sensi della legge 11 agosto 1973 n 533, per dipendenza dell'azienda, presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto, deve intendersi un complesso di beni, ancorche decentrato ed affidato ad un solo dipendente, direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda; detta dipendenza non e, pertanto, identificabile nella abitazione del lavoratore, per il solo fatto che in essa vi siano cose inerenti alla sua attivita lavorativa, ove difetti un nucleo di beni con propria individualita tecnico-economica e strutturale destinazione al perseguimento degli scopi produttivi della Sede principale. (V 2462/70, mass n 348733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)