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Sez. 5 - , Sentenza n. 15818 del 19/02/2020 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279202 - 02

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Decreto di abbandono emesso dall'autorità giudiziaria svizzera - Art. 54 della Convenzione di Schengen - Operatività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279202-02

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di abbandono emesso dall'autorità giudiziaria svizzera, privo di efficacia preclusiva definitiva all'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)