Sez. 2, Sentenza n. 4115 del 04/12/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262364 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" internazionale - Art. 54 della Convenzione di Schengen - Operatività - Presupposto - Provvedimento dell'Autorità giudiziaria estera che estingue definitivamente l'azione penale - Sussistenza - Idoneità preclusiva del provvedimento - Onere probatorio a carico dell'interessato - Sussistenza.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autorità straniera estingua definitivamente l'azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Legge 30/09/1993 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)