diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 51221 del 15/06/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 275064 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera - Art. 54 della Convenzione di Schengen - Operatività - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275064-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria staniera. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto generico il motivo con il quale il ricorrente si era limitato ad affermare di essere stato indagato e processato in Germania per gli stessi fatti, senza precisare e documentare l'esito del processo e la definitività della decisione eventualmente adottata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Tratt. Internaz. 30/09/1993 art. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)