Sez. L, Sentenza n. 622 del 26/01/1984 (Rv. 432877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE NELLA CONCRETA FATTISPECIE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE NELLA CONCRETA FATTISPECIE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ove siano richieste differenze retributive ex art. 36 cost., il giudice, al fine di esprimere un corretto giudizio sull'adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e la intensità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo al fine di una esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento - ove non si avvalga di criteri equitativi - al contratto collettivo di categoria, non applicabile nella concreta fattispecie, solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro, allo scopo di motivare l'eventuale nullità della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando, però, nella motivazione della sentenza, i criteri di valutazione concretamente utilizzati al fine di consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione, in quanto i criteri di valutazione adottati in materia non possono coincidere con apprezzamenti meramente discrezionali. (Conf 6959/82, mass n 424623; (Conf 5617/82, mass n 423377).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)