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Sez. 5, Sentenza n. 21927 del 17/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273017 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Professionalità - Nozione.
Stato
decisa il 2018-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273017-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l'esercizio abituale, e non occasionale, di un'attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)