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Sez. 5 - , Sentenza n. 24447 del 15/02/2019 Ud. (dep. 31/05/2019) Rv. 276587 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Finanziamento di propri clienti di parallela attività commerciale primaria - Requisito di destinazione al pubblico dell'attività finanziaria - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276587-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, innovato dal d.lgs 27 gennaio 2010, n. 11, l'esercizio di un'attività di finanziamento dei propri clienti, acquisiti in forza di parallela primaria attività imprenditoriale (nel caso di specie, rivendita di arredamenti), della cui struttura organizzativa ci si avvalga, essendo tale attività rivolta ad una cerchia di persone che, seppure ristretta, è potenzialmente illimitata e comunque indeterminata, così da integrare il requisito di destinazione al pubblico dell'attività finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11, DM Tesoro 17/02/2009, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)