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Sez. 5 - , Sentenza n. 12777 del 16/11/2018 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275996 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Istituto di credito extracomunitario non autorizzato - Sostanziale ingerenza nella concessione di finanziamenti erogati da banca italiana autorizzata - Reato di cui all'art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993 - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275996-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reato di pericolo che tutela la funzione di controllo della Banca d'Italia sulle attività finanziarie, ivi compresa la concessioni di finanziamenti "sotto qualsiasi forma", trova applicazione anche quando dette attività siano esercitate indirettamente da un istituto extracomunitario non autorizzato ex art. 106 del medesimo decreto, mediante lo schermo formale di una banca italiana cui venga conferito un mandato senza rappresentanza, competendo al giudice verificare se, al di là della regolazione apparente dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle operazioni, si configuri "in fatto", in capo all'istituto privo di autorizzazione, la sostanziale ingerenza nei rapporti scaturiti dall'erogazione delle somme. (Fattispecie relativa a concessione di finanziamenti "in pool" da parte di un istituto italiano e di una banca estera non autorizzata, nella quale l'istituto "mandante" esercitava poteri di valutazione autonoma circa il merito creditizio dei beneficiari; questi ultimi sottoscrivevano la convenzione interbancaria stipulata tra le banche in "pool", in modo da essere informati della provenienza di una parte della provvista dall'istituto estero; il rischio di insolvenza del cliente era ripartito tra la banca italiana e quella estera; era attribuita a quest'ultima, nei termini previsti dall'art. 1705, comma secondo, cod. civ., azione diretta verso i mutuatari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)