Sez. 5 - , Sentenza n. 25815 del 27/01/2020 Ud. (dep. 10/09/2020) Rv. 279464 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Nozione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone. (Fattispecie relativa alla instaurazione di una prassi commerciale volta ad erogare finanziamenti a tassi di usura ai clienti, con dilazione dei pagamenti garantita dall'emissione di titoli di credito post-datati, da parte di partecipe ad una associazione per delinquere di stampo mafioso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)