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Sez. 5, Sentenza n. 19189 del 06/09/2006 (Rv. 593919 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 3 della legge n. 241 del 1990 - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593919-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (nella specie, il processo verbale di contestazione di infedele dichiarazione doganale, costituente atto di irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, non recava le precise indicazioni dei termini e delle autorità dinanzi alle quali esperire i rimedi avverso l'atto amministrativo previsti dagli artt. 16 e 18 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il cui mero richiamo non è stato ritenuto sufficiente a dissipare ogni dubbio).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)