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Sez. L, Sentenza n. 1433 del 10/02/1988 (Rv. 457536 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 484 DEL 1973 - SUCCESSIONE DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457536-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 484 DEL 1973 - SUCCESSIONE DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*

In tema di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, il criterio di Determinazione della retribuzione pensionabile previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484 è applicabile anche nell'ipotesi di rapporto di lavoro unico nel corso del quale si sia verificata la successione del datore di lavoro (nella specie, dell'Alitalia alla S.a.M.) in virtù di un fenomeno riconducibile all'art. 2112 cod. civ., in ordine ai cui presupposti di fatto l'accertamento del giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 7338/86, mass n 449396; (V 2736/86, mass n 445783; (V 1317/83, mass n 426117; (V 1921/81, mass n 412608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 30/07/1973 num. 484 art. 2, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)