Sez. 1, Sentenza n. 2684 del 22/12/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141474 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA AZIONE E REAZIONE - REQUISITO ESSENZIALE - ESCLUSIONE - CASI IN CUI ASSUME RILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROPORZIONE TRA AZIONE E REAZIONE - REQUISITO ESSENZIALE - ESCLUSIONE - CASI IN CUI ASSUME RILEVANZA.*
Il requisito della proporzione tra Azione e reazione - che non e previsto dalla legge e non puo, pertanto, essere ritenuto elemento essenziale della circostanza attenuante comune della provocazione - assume, tuttavia, Rilevanza fino ad escludere la configurabilita dell'attenuante, nel caso in cui l'accertata palese Mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza e di proporzione tra il fatto ingiusto ed il commesso reato esclude in concreto la sussistenza del nesso causale tra fatto provocatore e la reazione si da far ritenere che il fatto della vittima sia stato non gia causa ma mera occasione dell'Azione criminosa del soggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)