Sez. U, Sentenza n. 7288 del 03/07/1993 (Rv. 482988 - 01)
Giustizia amministrativa - Decisioni - In genere | Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Estremi - Annullamento dell'atto amministrativo per motivi di merito o sostituzione dell'atto mediante una pronunzia "autoesecutiva" - Rilevanza - Fattispecie.
Giustizia amministrativa - Decisioni - In genere
L'eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio - inteso, cioè, quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione - ricorre qualora il giudice amministrativo, in materia nella quale la legge gli assegna una "potestas iudicandi" limitata alla sola indagine sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia effettuato, invece (o anche) un sindacato di merito, provvedendo per motivi di siffatta natura all'annullamento dell'atto oppure alla sua sostituzione mediante una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia i contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, le S.U. della S.C. hanno escluso la violazione dei suddetti limiti da parte della pronunzia del Consiglio di Stato che, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 32 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sancendo l'obbligo del Comune di rilasciare, previa verifica della sussistenza delle condizioni amministrative, nonché tecnico - edilizie ed igienico - sanitarie, l'autorizzazione al trasferimento della sede di un esercizio commerciale, aveva altresì provveduto alla nomina di un commissario "ad acta" per l'ipotesi di inottemperanza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)