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Sez. L, Sentenza n. 6313 del 05/12/1979 (Rv. 403043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - IDENTITA DEI REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - IDENTITA DEI REQUISITI.*

Nel lavoro subordinato la Forma scritta, sia per il contratto a prova (art 2096 cod civ) sia per il contratto a termine (legge 18 aprile 1962 n 230), e richiesta ad substantiam e investe tutti gli elementi del negozio, compresa la necessaria presenza, anche se non contestuale, della sottoscrizione delle parti, prima dell'inizio, in concreto, del servizio. Ne tale Forma puo ritenersi soddisfatta con delle comunicazioni epistolari del datore di lavoro, esibite dal lavoratore per contestarne la legittimita, essendo carente oltre la necessaria manifestazione di volonta di quest'ultimo, anche l'estremo formale della sua sottoscrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 13, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)