Sez. 5, Sentenza n. 4984 del 19/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236318 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Ricorso dell'imputato - Cognizione della Corte di cassazione - Diversa qualificazione del fatto in senso più grave di quello originariamente contestato - Esclusione della causa estintiva del reato così riqualificato e salvaguardia del giudicato relativo al trattamento sanzionatorio - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE
Rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (nella specie, calunnia anziché falso ideologico commesso da privato in atto pubblico) e di escludere a seguito di tale riqualificazione - che integra un'ipotesi criminosa più grave di quella per cui l'imputato è stato condannato - l'applicazione di una causa di estinzione del reato, considerato che ciò non comporta alcuna variazione in ordine al trattamento sanzionatorio e che, pertanto, non vulnera il divieto di "reformatio in peius", il quale è unicamente preordinato a conservare l'integrità della pena ed a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo" in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 483, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)