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Sez. 3, Sentenza n. 234 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007) Rv. 235964 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Ricorso del solo imputato - Riqualificazione giuridica del fatto - Fattispecie più grave - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235964-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

Rientra nei poteri officiosi della Corte di cassazione la riqualificazione giuridica del fatto, anche in termini di maggiore gravità, purché non implichi lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e non si risolva in un aggravamento della posizione processuale dell'imputato, con conseguente violazione del divieto della "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter riqualificare il fatto, secondo la sollecitazione della parte civile, perché tanto avrebbe impedito l'applicazione in favore dell'imputato, unico ricorrente, della causa di estinzione del reato della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)