diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 23024 del 04/02/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 230440 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - IN GENERE | Impugnazione del solo imputato - Diversa qualificazione del fatto - Riconoscimento della sussistenza di un reato più grave di quello contestato - Esclusione del riconoscimento di una causa di estinzione del reato - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Esclusione - Fattispecie in tema di corruzione in atti giudiziari.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230440-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - IN GENERE

Anche quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la Suprema Corte ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, escludendo l'applicazione di una causa di estinzione, qualora, per effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice a quo e non rientri quindi nei limiti entro i quali opera la causa estintiva. Una siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima, atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto di 'reformatio in peius', posto che tale principio è finalizzato unicamente a conservare integra la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice a quo, in assenza di impugnazione da parte del P.M. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze avanzate dall'imputato sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto non ancora maturato il termine richiesto in relazione alla diversa e più grave qualificazione dei fatti corruttivi ravvisata dalla stessa Corte nella fattispecie di cui all'art. 319 ter cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)