Sez. 2, Sentenza n. 11935 del 08/03/2007 Ud. (dep. 21/03/2007) Rv. 236134 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione del fatto - Reato più grave - Esclusione della estinzione per prescrizione - Estraneità al divieto della "reformatio in peius".
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto della "reformatio in peius", secondo cui, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può irrogare una sanzione più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, sicché, potendo il giudice dare al fatto una definizione giuridica più grave, l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)