Sez. L, Sentenza n. 926 del 16/02/1989 (Rv. 461918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA - ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - AUMENTO DEI PUNTI DI CONTINGENZA - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA - ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - AUMENTO DEI PUNTI DI CONTINGENZA - RILEVANZA - LIMITI.*
È incensurabile in Sede di legittimità, in quanto conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi di motivazione, l'accertamento del giudice del merito, il quale, interpretando gli artt. 20 e 21 del regolamento del fondo di integrazione delle pensioni per il personale della cassa di risparmio di Calabria e Lucania, abbia ritenuto che, dovendo l'adeguamento del trattamento di quiescenza essere tale da garantire al pensionato il settantacinque per cento della retribuzione percepita al momento del pensionamento, nella stessa percentuale, e non già per l'intero, debba essere concesso ai pensionati l'aumento dei punti di contingenza, benché calcolati in cifra fissa, dopo la normativa del 1977, per il personale in servizio. (V 340/87, mass n 450093; (V 7339/86, mass n 449398; (V 3852/86, mass n 446692; (V 1314/86, mass n 444753).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)