Sez. 1, Sentenza n. 14284 del 20/06/2006 (Rv. 589560 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Diritto all'indennizzo per il danno morale da irragionevole durata del processo presupposto - Trasmissibilità ai successori a titolo universale della parte del processo presupposto, vittima della violazione - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto a conseguire la corresponsione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, spettante alla parte del giudizio protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli eredi di quest'ultima. Costoro, pertanto, sono legittimati, "iure hereditatis", a proporre la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per reclamare quanto, a titolo di danno non patrimoniale, sarebbe spettato al "de cuius", parte nel processo presupposto del quale si lamenta la non ragionevole durata.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)