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Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011 (Rv. 619571 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Poteri di custodia del proprietario locatore - Conseguente obbligo di vigilanza sulle strutture e sugli impianti dell'immobile e sui beni e sugli impianti condominiali - Conseguenze - Danni subiti dai terzi - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619571-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore -, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti. Grava, pertanto, sul proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, la responsabilità per i danni subiti da terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti nell'edificio) dai detti beni e impianti. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio ed accogliendo il ricorso sul punto, ha cassato la sentenza di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente proprietario di un edificio, in relazione ai danni subiti da un soggetto, assegnatario di alloggio popolare, a seguito di caduta sulle scale della palazzina, buie per la mancanza dell'apposito interruttore dell'elettricità nei pressi del portone, sul rilievo che i giudici di appello non avevano accertato se esistesse o meno oggettivamente un rapporto di custodia tra l'ente proprietario e l'impianto di illuminazione delle scale e dell'androne del fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)