Sez. 2, Sentenza n. 8434 del 01/08/1995 (Rv. 493517 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Preliminare di vendita avente ad oggetto cosa di proprietà di un terzo - Ignoranza del promittente acquirente, al momento della stipula della non appartenenza della cosa al promittente venditore - Facoltà del promittente acquirente - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE
In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignorava che, al momento della stipula del contratto preliminare, la cosa promessa non apparteneva al promittente venditore, bensì ad un terzo, può sia proporre l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., sia chiedere, ai sensi dell'art. 1479 cod. civ., la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente (nella specie, il giudice d merito aveva rigettato l'eccezione di inadempimento proposta dal promissario, sul presupposto che, potendo il preliminare di vendita avere ad oggetto anche la cosa altrui, a nulla rilevava che egli fosse o meno a conoscenza dell'altruità della cosa al momento della stipula. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza, affermando che il giudice avrebbe prima dovuto svolgere la rilevante e pregiudiziale indagine circa la buona o mala fede del promissario, e poi, all'esito, decidere sulla fondatezza dell'eccezione di inadempimento dal medesimo proposta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)