Sez. 2, Sentenza n. 24782 del 24/11/2005 (Rv. 584685 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Preliminare di vendita di cosa altrui - Ignoranza da parte del compratore - Risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore prima della scadenza del termine per la stipulazione del definitivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE
In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il quale ignori che il bene, all'atto del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)