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Sez. 2, Sentenza n. 13330 del 06/10/2000 (Rv. 540847 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Di cosa altrui - Ignoranza del promissario- Risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente - Limiti - Dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540847-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Il promissario acquirente di un bene di cui ignorava, all'atto del preliminare, l'altruità, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, perché il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario, o inducendo questi a trasferirgliela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)