Sez. 2, Sentenza n. 13330 del 06/10/2000 (Rv. 540847 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Di cosa altrui - Ignoranza del promissario- Risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente - Limiti - Dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo - Fondamento.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Il promissario acquirente di un bene di cui ignorava, all'atto del preliminare, l'altruità, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, perché il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario, o inducendo questi a trasferirgliela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)