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Sez. L, Sentenza n. 440 del 14/01/2003 (Rv. 559674 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero in caso di soccombenza - Beneficiari - Ricorrenti - Effettiva sussistenza del rapporto assicurativo o del diritto all'assistenza pubblica - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559674-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 delle disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la "ratio" della norma, desumibile anche dalle sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)