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Sez. L, Sentenza n. 1583 del 12/02/2000 (Rv. 533783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Specifica indicazione dell'errore del giudice di merito - Necessità - Mera prospettazione di una tesi interpretativa diversa - Insufficienza - Fattispecie relativa ad intesa sindacale in materia di riconoscimento della cosiddetta indennità di utilizzazione in favore dei dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale solo se vengano specificamente indicati i singoli punti che si assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente, non potendosi invece limitare la parte ricorrente a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da quella adottata nella decisione impugnata (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva interpretato il "comunicato congiunto" del 3 novembre 1992 in materia di riconoscimento ai dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato della cosiddetta indennità di utilizzazione - "integrativo bis" - nel senso che le parti, convenendo di costituire una commissione per esaminare la possibilità di corrispondere l'indennità con forme di pagamento diverse dal denaro, avessero inteso sospendere il pagamento di tale emolumento per il periodo successivo al 31 ottobre 1992 e che il termine previsto per l'esaurimento dei lavori della commissione non fosse un termine di adempimento ma un termine procedimentale con funzione acceleratoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)