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Sez. L, Sentenza n. 5915 del 24/03/2004 (Rv. 571508 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Condizioni e limiti - Deposito di sentenza resa in controversia analoga nei confronti di una delle parti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571508-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

A norma dell'art. 372 cod.proc.civ., gli unici atti e documenti nuovi, ovvero non esibiti nei precedenti gradi del giudizio, che possano essere prodotti in cassazione, devono riguardare la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (in applicazione di tale principio, la S.C. non ha ritenuto ammissibile la produzione di una sentenza da parte della ricorrente, resa in altro giudizio di analogo contenuto nei confronti dello stesso controricorrente Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)