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Sez. 1, Sentenza n. 265 del 12/01/2000 (Rv. 532794 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni al codice della strada - Sanzione amministrativa - Iscrizione a ruolo - Azione di accertamento della nullità dell'iscrizione per nullità della notifica del verbale e di condanna alla restituzione di quanto pagato - Competenza per materia del pretore (oggi giudice unico di tribunale).
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532794-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, richiamata per le sanzioni riguardanti violazioni del codice della strada dall'articolo 205 del D.L. n. 285 del 1992, appartengono alla competenza per materia del pretore, e oggi del giudice unico di tribunale, tutte le controversie in cui venga in contestazione la legittimità della irrogazione della sanzione amministrativa, ivi comprese quelle di impugnazione del verbale di accertamento o della cartella esattoriale (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, per nullità della notifica del verbale di accertamento e difetto di legittimazione nonché, in via subordinata, la condanna alla restituzione di quanto si fosse dovuto indebitamente pagare, avendo tali domande per causa petendi l'impugnazione della irrogazione di una sanzione amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)