Sez. 5, Sentenza n. 18848 del 17/12/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 260556 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misura di prevenzione patrimoniale - Modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009 - Applicabilità anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della predetta legge.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, stante la finalità prettamente preventiva che accomuna le misure di sicurezza a quelle di prevenzione, con conseguente applicabilità anche per queste ultime dell'art. 200 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 6 n. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)