Sez. U, Sentenza n. 27 del 08/01/1975 (Rv. 373140 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - ESTREMI - MERE DEDUZIONI DIFENSIVE - IRRILEVANZA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI DI LAVORO - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RILEVANZA DELLA NATURA PRIVATA O PUBBLICA DELL'IMPIEGO - PRESTAZIONE GRATUITA QUALE FUNZIONARIO ONORARIO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - ESTREMI - MERE DEDUZIONI DIFENSIVE - IRRILEVANZA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI DI LAVORO - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RILEVANZA DELLA NATURA PRIVATA O PUBBLICA DELL'IMPIEGO - PRESTAZIONE GRATUITA QUALE FUNZIONARIO ONORARIO - IRRILEVANZA.*
L'individuazione della materia controversa, al fine della ripartizione della Competenza fra giudice ordinario ed amministrativo, deve avvenire con riferimento al petitum sostanziale e cioe sia all'oggetto della domanda, che alle ragioni di fatto e di diritto poste dall'attore a fondamento di questa, mentre nessuna Rilevanza al fine suddetto puo essere attribuita alle difese del convenuto che non sostanzino eccezioni in senso proprio, ma mere deduzioni rivolte a paralizzare la domanda avversaria. Pertanto, nel caso in cui l'attore convenga in giudizio un ente pubblico, sostenendo di essere creditore di determinati emolumenti che assume essere connessi ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti, la designazione del giudice competente va operata con esclusivo riferimento alla natura pubblica o privata di tale rapporto. Per contro, del tutto irrilevante ai fini del riparto della giurisdizione appare la difesa dell'ente convenuto, secondo cui la controparte avrebbe prestato la sua opera gratuitamente, quale funzionario onorario, poiche la fondatezza di questa tesi attiene al merito della controversia e varra, se dimostrata, soltanto a giustificare il rigetto della domanda da parte del giudice dichiarato competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)