Sez. L, Sentenza n. 5608 del 25/06/1987 (Rv. 454086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - ECCEZIONE E DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DEL RECESSO IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - ECCEZIONE E DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DEL RECESSO IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 2096 cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il rapporto di lavoro subordinato, costituito con patto di prova, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina sui licenziamenti individuali ed è caratterizzato da un potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità - avverandosi la condizione sospensiva potestativa cui è sottoposto il negozio di assunzione - si esplica senza Obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del medesimo. Peraltro, l'Esercizio del detto potere di recesso, consentito in ogni momento, e ciò non solo al termine ma anche nel corso del periodo di prova - salvo che questa sia stata stabilita per un tempo minimo necessario -, non è caratterizzato da una discrezionalità assoluta, ma deve essere coerente con la causa del patto, sicché il lavoratore, che non dimostri e neppure chieda di dimostrare il positivo superamento dell'esperimento, nonché l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e quindi illecito, non può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso in Sede giurisdizionale. (Conf 913/84, mass n 433107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)