Sez. 1, Sentenza n. 18760 del 18/02/2005 Ud. (dep. 18/05/2005) Rv. 231570 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dalla legge 5 giugno 2000 n. 144 - Contemporaneo svolgimento nello stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Effetti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La coesistenza in fase d'appello, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito in legge 5 giugno 2000 n. 144, del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato alcuna istanza non é causa di abnormità né di nullità, poichè la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)