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Sez. 3, Sentenza n. 6400 del 28/11/1988 (Rv. 460724 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI ABITATIVI - DURATA DEI CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460724-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI ABITATIVI - DURATA DEI CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art. 65 della legge n. 392 del 1978 - per il quale le norme concernenti la durata dei contratti di locazione di immobili abitativi, in corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga, si applicano anche se è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto - trova applicazione nei soli casi in cui la suddetta legge sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra l'intimazione della licenza o dello sfratto e l'ordinanza di convalida (per mancata comparizione od opposizione dell'intimato) ovvero l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ex art. 665 cod. proc. civ. e non anche dopo l'emissione di tale ultimo provvedimento, nel giudizio che sia proseguito con rito ordinario, applicandosi in questo caso la disciplina transitoria dettata in via generale dallo art. 82 della citata legge n. 392 del 1978 (secondo cui ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti e, quindi, con riguardo ad una locazione non soggetta a proroga, l'ordinaria normativa codicistica). (Conf 308/87, Corte costituzionale; (Conf 7742/86, mass n 449718; (Conf 18/80, Corte costituzionale; (contra 1540/81, mass n 412201; (contra 920/81, mass n 411441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)