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Sez. U - , Ordinanza n. 11142 del 08/05/2017 (Rv. 644050 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti solidi urbani - Domanda di inibitoria e risarcimento in relazione alla gestione di impianto di compostaggio e riciclaggio e della relativa discarica - Condotta contestata - Esercizio del relativo ciclo produttivo - Concrete modalità tecniche non contemplate direttamente dai provvedimenti amministrativi - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644050-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. P, Legge 18/08/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)