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Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 19/05/1986 (Rv. 446270 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE AVVERSO LA STATUIZIONE SULLE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - CARATTERE AUTONOMO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446270-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE AVVERSO LA STATUIZIONE SULLE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - CARATTERE AUTONOMO - CONSEGUENZE.*

L'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta solo quando riguardi lo stesso capo o punto della sentenza oggetto della impugnazione principale, ovvero un altro capo o punto che sia con quello in rapporto di dipendenza o connessione. Pertanto, se l'appello principale abbia per oggetto esclusivamente la statuizione accessoria relativa alle spese del giudizio, la controparte deve necessariamente spiegare l'appello incidentale per il merito nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., in quanto questo si configura come impugnazione autonoma, non derivando l'interesse a proporlo dal gravame principale ma direttamente dalla pronuncia di primo grado. (Conf 3556/85, mass n 441171; (Conf 5417/81, mass n 416126; (Conf 4005/78, mass n 393606; (Conf 803/69, mass n 339129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)