Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 17/03/2004 (Rv. 571246 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione di disposizione della legge bancaria - Sanzione irrogata al direttore della banca - Reclamo alla Corte di Appello di Roma ex art. 145 D.Lgs. 385/93 - Responsabilità personale per violazioni amministrative punite con sanzione pecuniaria - Sussistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione della legge bancaria, l'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - che è disposizione normativa di indubbia specialità rispetto a quelle, generali, dettate in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non contiene comunque ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché detta norma presuppone che la violazione sia imputabile al suo autore, per un'azione od omissione cosciente e volontaria, a titolo di dolo o di colpa. Ne consegue che, ove le infrazioni contestate concernano personalmente il direttore di una banca per omesso o difettoso compimento dei propri doveri di vigilanza, di controllo e di segnalazione, di tali violazioni l'incolpato risponde a titolo personale e non di responsabilità oggettiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)