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Sez. L, Sentenza n. 6662 del 09/11/1983 (Rv. 431386 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - POLLICOLTURA - INCLUSIONE IN UNO DI DETTI SETTORI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431386-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - POLLICOLTURA - INCLUSIONE IN UNO DI DETTI SETTORI - CRITERI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame (nella specie, pollicultura) va considerata di carattere industriale od agricolo alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 1, n. 26, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la quale avendo carattere di specialità, esclude, a norma dell'art. 14 delle preleggi, l'applicabilità di criteri tratti da norme dettate ad altri fini, quali, in particolare l'art. 2135 cod. civ. e la normativa della C.e.E., nella quale, peraltro, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia delle comunità europee, non è possibile rinvenire una definizione di azienda agricola vincolante per qualsiasi situazione disciplinabile dalle legislazioni nazionali. (Conf 5906/82, mass n 423669, prima parte; (Conf 1617/82, mass n 419442, prima parte; (Conf 6508/81, mass n 417357, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)